Doppio cognome per il figlio: le istruzioni operative

Doppio cognome per il figlio: le istruzioni operative

Ministero dell’Interno, Circolare 19/01/2017 n° 1

Con la circolare n. 1/2017 il Ministero dell’Interno è intervenuto per risolvere i problemi pratici incontrati dagli Ufficiali di Stato Civile nell’applicazione della storica sentenza n. 286/2016 della Corte Costituzionale che ha stabilito l’incostituzionalità dell’obbligatoria apposizione del solo cognome paterno al figlio.

Di seguito le istruzioni operative in sintesi:

  • non è possibile dare al figlio il cognome della sola madre. La pronuncia della Consulta consente solo di attribuire il doppio cognome e sempre che vi sia il consenso di entrambi i genitori;
  • è possibile dare al figlio il doppio cognome sia che questi provenga da coppia sposata legittimamente che da coppia di fatto;
  • la sentenza si applica anche in caso di adozione;
  • la possibilità di attribuzione del doppio cognome è applicabile anche alle nascite, avvenute all’estero, di figli di cittadini entrambi esclusivamente italiani;
  • il doppio cognome potrà essere attribuito, al momento della nascita, solo se c’è accordo tra i genitori;
  • l’accordo potrà essere solo verbale, e non è necessario presentare documenti particolari. Sarà quindi sufficiente anche la sola dichiarazione del padre di voler affiancare il cognome della madre dichiarata all’Ufficiale dello Stato Civile;
  • il cognome della madre viene affiancato a quello del padre, quindi non si sostituisce. Ne consegue che il figlio porterà i cognomi di entrambi i genitori, per esteso;
  • il cognome della madre verrà riportato necessariamente dopo quello del padre;
  • la possibilità di dare al figlio il cognome del padre e della madre riguarda solo le nascite successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale;
  • la scelta deve essere fatta al momento della registrazione della nascita del figlio in Comune. È preclusa questa possibilità in un secondo momento.

Spunti critici

Il problema del cognome dei figli è da tempo oggetto di dibattito.

La sentenza della Corte Costituzionale e l’attuale circolare sono solo una sorta di tampone in una situazione che è stata definita “fuori controllo” da Rosa Oliva, Presidente della Rete per la Parità.

Questa circolare infatti non sana tutti i dubbi (ad es. come regolarsi in caso di più fratelli, che porterebbero in tal modo cognomi diversi?).

Nel frattempo in parlamento giace da oltre dieci anni una proposta di legge (che si può leggere sul sito ufficiale) che, in sintesi, cita quanto segue: “I figli assumono il cognome di entrambi i genitori. Al figlio legittimo è attribuito il doppio cognome secondo l’ordine concordemente deciso con dichiarazione resa allo stato civile (in mancanza di accordo, vale l’ordine alfabetico); il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto e, nel caso di riconoscimento contemporaneo, si applica la disciplina prevista per il figlio legittimo”.

Si auspica quindi un intervento normativo a tutto campo.

Leggi la circolare per esteso

Fonte: Altalex