Divorzio breve

Divorzio breve

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2015, n. 107 la cosiddetta legge sulDivorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55), che interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i tempi per la domanda di divorzio, fino a questo momento fissati dal legislatore in tre anni dalla avvenuta separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi.

L’intervento legislativo completa il quadro delle misure acceleratorie in materia di divorzio e di separazione, recentemente introdotte dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 – recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile – che ha previsto la possibilità di bypassare il procedimento di fronte al tribunale mediante la negoziazione assistita da avvocati e gli accordi di separazione e divorzio conclusi davanti all’ufficiale dello stato civile.

Con la riforma, si è voluto ridurre lo spatium deliberandi per un’eventuale riconciliazione o ripensamento, ma non è stato compiuto il passo, più deciso, quello di eliminare la fase della separazione per giungere fin da subito allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

La legge interviene con soli tre articoli che apportano i seguenti cambiamenti.

Anticipazione della domanda di divorzio

L’art. 1 della nuova legge va a modificare l’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della legge n. 898/1970 che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio.

Nelle separazioni giudiziali:

  • si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • il termine decorre – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:

  • si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
  • il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Nella prima versione del disegno di legge inviata dalla Camera all’esame del Senato, era stato previsto che se, al momento della proposizione della domanda di divorzio, fosse stata ancora pendente la causa di separazione, in relazione alle domande accessorie come il mantenimento, la causa di divorzio doveva essere assegnata allo stesso giudice della separazione personale. L’inciso è stato soppresso.

Inoltre, il Senato ha eliminato la disposizione che prevedeva espressamente l’ultrattività – ovvero la conservazione dell’efficacia anche dopo l’estinzione del processo fino a che non sia sostituita da altro provvedimento – dell’ordinanza presidenziale, con la quale si adottano i provvedimenti provvisori e urgenti, anche in relazione al ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio. Attualmente l’art. 189 disp. att. c.p.c. lo prevede per il procedimento di separazione personale.

Il grande nodo della riforma ha riguardato la possibilità di eliminare il passaggio obbligato della separazione e arrivare direttamente al divorzio.
La Commissione giustizia del Senato aveva proposto l’aggiunta di un altro comma all’art. 1 del disegno di legge che prevedeva l’inserimento di un nuovo articolo 3 bisdella legge n. 898/1970, tramite il quale si dava libero accesso alla domanda di divorzio anche in assenza di separazione legale. Il così detto Divorzio diretto sarebbe stato possibile soltanto per le coppie senza figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti, mediante un ricorso congiunto presentato esclusivamente all’autorità giudiziaria competente.

Tuttavia in Aula la disposizione non è passata, è stata stralciata dal testo poi tornato all’altro ramo del Parlamento, ed è diventato un autonomo disegno di legge (il n. 1504 bis) ancora pendente con un proprio iter.

Scioglimento anticipato della comunione legale

La seconda novità riguarda lo scioglimento anticipato della comunione legale.
L’art. 2 modifica l’art. 191 c.c. inserendo un’ulteriore comma che prevede lo scioglimento della comunione legale: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.
Fino ad oggi la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale.

Lo scioglimento ha efficacia ex nunc, quindi non retroagisce fino al momento della domanda di separazione personale. Ciò comportava molteplici conseguenze di ordine negativo. In primo luogo il rischio che il patrimonio comune rimanesse immobilizzato, almeno per tutta la durata del giudizio di 1° grado per la separazione giudiziale, se non addirittura per altri due gradi di giudizio.

Gli acquisti compiuti da un solo coniuge in questo lasso di tempo potevano cadere in comunione, anche se i coniugi ormai non coabitavano più ed era venuta meno la comunione morale e spirituale che li univa, ed era, infine, possibile per un coniuge disporre dei beni comuni sottraendo sostanze al patrimonio familiare.
La Cassazione aveva riconosciuto la possibilità di avanzare la domanda di divisione anche se non fosse ancora formato il giudicato sulla sentenza di separazione, purché questo requisito sussistesse al momento della pronuncia di divisione (Cass. Civ. n. 4757/2010).

In presenza di una sentenza parziale, che pronunciava soltanto sullo lo status dei coniugi mentre il giudizio proseguiva su altri aspetti economici o relativi ai figli, era possibile avviare il giudizio di divisione anche durante la fase del procedimento di separazione personale.
La modifica legislativa consente pertanto di definire fin da subito i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale.

Lo stesso articolo della legge di riforma aggiunge una previsione di natura procedurale secondo cui l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione sull’atto di matrimonio.

Applicazione della nuova legge ai procedimenti in corso

L’art. 3 della legge, infine, disciplina la fase transitoria. Le nuove previsioni sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e di anticipazione dello scioglimento della comunione legale, si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l’entrata in vigore della legge, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che è presupposto della domanda.

Per approfondimenti:

  • Separazione e divorzio dopo il D.L. 132/2014, seminario di studio di 4 ore in aula, Altalex Formazione;
  • Processo di separazione e divorzio, a cura di G. De Marzo, Altalex Editore, 2012.

(Altalex, 12 maggio 2015. Nota di Giuseppina Vassallo fonte: altalex.com )