Capacità di lavoro e diritto all’assegno di mantenimento del coniuge separato

Capacità di lavoro e diritto all’assegno di mantenimento del coniuge separato

Con l’ordinanza della sezione VI, 20 luglio 2017, numero 17971 la Suprema Corte ha conferma la pronuncia della Corte d’Appello di Venezia, ribadendo che la capacità di lavoro di un coniuge può essere valorizzata ai fini dell’eventuale esclusione di un assegno di mantenimento solo se è accertata in concreto la possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita. La generica attitudine al lavoro quindi non rileva.
Questo principio può considerarsi consolidato per quel che riguarda “l’ex coniuge”, cioè il coniuge divorziato.
Per il coniuge separato molte pronunce sottolineano invece che il coniuge che non ha lavorato durante il matrimonio per scelta comune non è affatto tenuto a lavorare durante la separazione e se esistono le altre condizioni ha quindi diritto all’assegno di mantenimento.

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