I legami affettivi del minore devono essere tutelati anche nei confronti del “genitore sociale”

I legami affettivi del minore devono essere tutelati anche nei confronti del “genitore sociale”

Tribunale di Como, sentenza n. 506/2019 del 13.3.2019

In caso di separazione dei coniugi, di cui uno solo è genitore biologico del figlio, al minore deve essere garantito il mantenimento dei legami affettivi, consolidatisi nel tempo, con il “genitore sociale”.

La sentenza n. 506/2019 del Tribunale di Como risulta essere interessante per molteplici motivi, principalmente in quanto affronta un tema delicato come quello del “genitore sociale”. Nello specifico, il caso all’oggetto vede coinvolti una bambina in minore età, la madre biologica e il “padre sociale”. Che la minore non fosse figlia del marito è però risultato soltanto alla fine della separazione. Difatti, quando la causa è stata introdotta, il marito pensava di esserne a tutti gli effetti il padre biologico e solo a seguito delle rivelazioni compiute dalla signora, nella causa di separazione, è stato promosso un procedimento di disconoscimento di paternità che ha rivelato come la realtà giuridica non corrispondesse a quella biologica.

Il procedimento di separazione, sospeso per il tempo necessario a concludere quello di disconoscimento di paternità, doveva quindi pronunciarsi su una situazione assai diversa da quella prospettata all’inizio della causa in quanto il marito non era più padre biologico e il suo ruolo era quindi diventato esclusivamente quello di un genitore sociale, cioè di una persona che esercita un ruolo genitoriale senza essere giuridicamente genitore.

La decisione in esame è perciò interessante perché il Tribunale si ritiene innanzitutto competente a decidere sulla sorte della bimba quando, normalmente, il Giudice nella separazione si occupa di disciplinare le questioni riguardanti i figli che la coppia ha in comune e non quelli di uno solo dei coniugi. La decisione sul punto sembra quindi più ispirata a ragioni di opportunità pratica che dettata da un rigoroso esame delle norme processuali.

In secondo luogo, la decisione si segnala perché il genitore sociale viene addirittura privilegiato a quello biologico nella scelta del collocamento. Avendo le consulenze, espletate in corso di causa, rivelato delle fragilità psichiche della signora e adeguate risorse genitoriali per il marito, il Tribunale ha infatti affidato la bimba ai servizi sociali disponendo che abiti con il papà, ciò con l’obiettivo di “tutelare il legame da lui positivamente instaurato con la piccola, legame consolidato nel tempo che ha per così dire compensato le carenze dell’altro genitore, assicurando alla minore (collocata presso di lui sin dal 2014) benessere psicologico e serenità nel suo percorso di crescita; né costituisce valore di rilevanza costituzionale assoluta la preminenza della verità biologica rispetto allo status di figlio (cfr. Cass. 5653/12)”, ben potendola altresì adottare in quanto ancora coniugato con la madre.

L’ultimo aspetto di interesse, oltre che un po’ sorprendente, è che al genitore sociale è fatto obbligo di mantenere direttamente la bimba, mentre alla madre soltanto di concorrere al 50% delle spese di cura, istruzione ed educazione.

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