L’assegno può essere determinato sulla base di una scrittura privata che disciplina gli obblighi di mantenimento durante la convivenza
Emerge dall’ordinanza numero 17971 del 20 luglio 2017, della sezione VI la Suprema Corte della Suprema Corte soprarichiamata che la Corte d’Appello veneziana aveva dedotto le capacità di reddito del marito non dalle sue dichiarazioni fiscali, che anzi aveva ritenuto esplicitamente inattendibili, ma dall’onere di contribuzione per moglie e figlie che si era assunto durante il matrimonio, sottoscrivendo una scrittura privata nella quale si impegnava a versare un dato importo mensile.
Del resto anche nella nota vicenda di separazione dell’ex Presidente del Consiglio il parametro per il cospicuo assegno di mantenimento previsto dal Tribunale e poi, in misura un po’ ridotta dalla Corte d’Appello era determinato più sulla base degli oneri assunti durante il matrimonio che delle dichiarazioni fiscali.