Addio all’assegno divorzile per la moglie lavorativamente “stabilizzata”

Addio all’assegno divorzile per la moglie lavorativamente “stabilizzata”

Cassazione, sezione I Civile, sentenza n. 12021/2019

Niente assegno divorzile se l’ex coniuge rafforza la propria posizione economica successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con seguente innalzamento dei propri redditi tale da garantire il tenore di vita che avrebbe goduto durante il matrimonio.

Il caso riguarda un ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo con la quale una donna si era vista negare l’assegno divorzile a causa della raggiunta stabilizzazione lavorativa e del conseguente innalzamento dei propri redditi. Gli Ermellini hanno quindi stabilito la corretta interpretazione della Corte palermitana laddove è stato preso in considerazione che l’aumento dei redditi della signora, conseguente al sopravvenuto consolidamento della sua occupazione, “le garantisce un tenore di vita analogo a quello che avrebbe goduto in costanza di matrimonio”. Inoltre, la Corte ha altresì verificato che la breve durata della vita coniugale, priva della nascita di figli, “era tale da escludere che avesse avuto efficacia condizionate sulla formazione del patrimonio delle parti, ove ritenuto astrattamente valutabile quanto all’an debeatur”. Si sottolinea, però, che la sentenza di primo grado aveva previsto l’assegno divorzile all’ex coniuge sulla base di quanto previsto, in materia, antecedentemente al nuovo orientamento portato dalla Cassazione con la sentenza n. 11504/2017, con la quale si stabilisce che il presupposto “parametro dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell’autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai ‘persona singola’”. E’ però con le indicazioni presenti nella fondamentale sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nell’ambito di una reinterpretazione dell’intera materia di cui all’art. 5 legge div., si è “ritenuto che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi o all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età di detta parte”, andando così ad attribuire all’eventuale assegno divorzile non solo una natura assistenziale, ma anche una natura perequativo-compensativa che comunque, nel caso all’esame, per la Cassazione non sussiste in quanto la donna non ha subito un apprezzabile deterioramento delle proprie condizioni economiche.

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