La figlia si traferisce all’estero: la madre perde l’assegnazione della casa familiare
Cassazione, sezione I Civile, sentenza n. 11844/2019
Per la Cassazione è corretta la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla madre quando il figlio convivente trasferisce il centro dei propri interessi ed attività all’estero.
La Cassazione ha reputato corretta la decisione della Corte d’Appello di Venezia che, a sua volta, aveva confermato la decisione di primo grado con la quale un Tribunale veneto aveva revocato l’assegnazione della casa familiare ad una signora la cui figlia maggiorenne, originariamente convivente, risiedeva prevalentemente all’estero rientrando a casa solamente qualche fine settimana. Nel merito, la donna aveva dichiarato che la figlia si era allontanata dalla propria abitazione solo temporaneamente, tanto da” farvi ritorno con una certa frequenza”, ma per la Suprema Corte la giovane aveva oramai trasferito altrove il centro dei propri interessi ed attività. Richiamandosi infatti a precedenti decisioni, come l’ordinanza n. 11218/2013, la Corte ha ribadito che il carattere del tutto saltuario dell’uso da parte della figlia della casa familiare esclude “che questa possa ancora rappresentarne l’habitat domestico e, di conseguenza, il centro dei suoi affetti”. Inoltre, ai fini dell’assegnazione dell’immobile, per la Cassazione deve tenersi conto dei necessari criteri dello stabile collegamento tra la prole e la dimora presso la casa dei genitori e della prevalenza temporale del periodo di utilizzo di tale abitazione rispetto all’intervallo di tempo trascorso al di fuori della stessa; “deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest’ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell’effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (Cass. 4555/2012). Nel caso in oggetto, però, ossia di occasionale ritorno della giovane presso detta abitazione per i fine settimana, per gli Ermellini si configura solamente un rapporto di mera ospitalità genitore-figlio.